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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna

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Diritti di copia

Le norme che disciplinano il diritto di copia sono disposizioni di carattere fiscale, non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all’Erario in relazione alle copie richieste.

Ne consegue che l’esazione dei diritti di copia deve avvenire, in ogni caso, secondo la misura stabilità e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia (Articoli da 266 a 274 DPR 30 maggio 2002 n. 115).

La misura degli importi dovuti viene aggiornata ogni tre anni. L’ultimo adeguamento, avvenuto con il D.M. Giustizia 09.07.2021 (G.U. n. 184 del 03.08.2021), in vigore dal 18 agosto 2021, è riportato nel file pdf sotto allegato.

E’ possibile pagare telematicamente i diritti dovuti accedendo direttamente a pagoPA (cliccare qui per accedere), la piattaforma nazionale che gestisce il sistema di pagamenti elettronici per i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.

 

Inoltre, si dà conoscenza del Provvedimento 8 settembre 2023 del Ministero della Giustizia (per visionarlo cliccare sul link di seguito) in attuazione del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza amministrativa).

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